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  • l’altro ieri
Trascrizione
00:00Grazie a tutti.
00:30Buongiorno a tutti, un caro benvenuto alle colleghe e ai colleghi che ci seguono a distanza sulla nostra ODC e C Milano TV.
00:52Oggi parliamo della procedura di riammissione alla rotamazione Quater.
00:59Come sapete l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha riaperto i termini per aderire alla nuova finestra della rotamazione Quater
01:08per i contribuenti decaduti dal piano agevolato.
01:12C'è appunto questa possibilità di rientrare nel beneficio presentando una domanda online e scegliendo il pagamento in unica o più soluzioni.
01:24Ne parleremo con due autorevolissimi relatori dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
01:35Per questo saluto e ringrazio il dottor Pasquini, saluto e ringrazio il dottor Belotti con cui abbiamo già avuto occasione in passato di confrontarci.
01:48Usiamo questo termine di rispolverare e aggiornarci sulle procedure dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni,
01:57sulla rotamazione e quindi su argomenti che ogni tanto hanno qualche criticità e gli autorevolissimi ospiti dell'ordine
02:06ci danno gli strumenti per poter portare avanti le istanze dei nostri clienti.
02:13Passo la parola al dottor Pasquini, Francesco Pasquini, per un indirizzo di salute e il suo intervento.
02:22Prego Pasquini.
02:23Grazie dottor Cano.
02:24Allora, stato buonasera a tutti e permettetemi di ringraziare la dottoressa Caradona, il vostro presidente,
02:30e voi naturalmente che siete presenti, per illustrare insieme al collega le novità che sono state portate
02:37dall'articolo 3 bis del 202, che poi come sapete bene si è convertito con la legge 15 del 2025.
02:49Come ha già detto il dottor Cano, quindi noi parleremo o stasera della riamissione della DPI
02:54di energia valata Quater.
02:56Questo non è il primo appuntamento che abbiamo, questo è già il terzo appuntamento,
03:00che man mano ci vede i protagonisti insieme a voi, delle modifiche e delle attività che vengono svolte,
03:07soprattutto per la rotomazione delle cartelle.
03:10Devo dirvi che per noi questi incontri, questi momenti di confronto con voi, sono importanti
03:19e ci vedono molto interessati e voi siete in realtà i veri protagonisti di questi incontri
03:27che noi facciamo.
03:29Devo dire che illustreremo non soltanto le attività della rotomazione Quater,
03:34o meno della riamissione della rotomazione Quater, ma faremo anche un cenno stasera
03:39su quelle che sono le attività che potete svolgere voi professionisti, ma anche un privato cittadino,
03:45con i servizi web che vengono offerti da agenzie di entrate e discussioni.
03:50Quindi faremo giusto un ricordo di queste attività, quali sono e come possiamo fare
03:56per poterci collegare con noi, avere direttamente un interlocutore.
04:01In questo caso sicuramente agevola l'attività soprattutto dei professionisti,
04:07che quindi non hanno la necessità più di venire nei nostri uffici,
04:09se no naturalmente per casi particolari che richiedono la presenza vera e propria,
04:15evitano così di venire presso le nostre strutture.
04:18Io devo dire che ringrazio veramente ancora voi e naturalmente la dottoressa Caradonna
04:25per l'opportunità che ci è stata offerta nuovamente per dare qualche input,
04:31qualche indicazione sulle attività che noi svolgiamo.
04:34Do passo direttamente alla parola al dottor Canu per l'inizio dei lavori delle proprie.
04:38Grazie mille, grazie dottor Pasquini.
04:41Sì, devo dire che è utile anche ricordare ai colleghi che sempre di più dobbiamo cercare
04:48di utilizzare tutti gli strumenti per dialogare a distanza con la pubblica amministrazione
04:53perché sono pratici, sono comodi.
04:57Io vedo che i colleghi fanno anche fatica a venire tante volte ai nostri convegni
05:01perché preferiscono fare un po' tutto a distanza, ormai abbiamo questa comodità
05:06perché non sfruttarla.
05:09Nel caso dell'agenzia entrata e riscossione, diciamo così, è anzi un grande strumento
05:16perché si viene solo a far la fila di fatto e le situazioni critiche non sono neanche tanto.
05:21Invece con l'agenzia delle entrate è un po' diverso, ma anche lì dobbiamo cercare
05:27di utilizzare sempre di più questi strumenti che comunque poi quando prendiamo la mano
05:32ci danno anche un aiuto, poi lo troviamo comodo.
05:35Passo la parola al dottor Belotti per la sua relazione, ha qualche slide da presentarci
05:42e poi entriamo un po' nel merito di quelli che sono le criticità e i quesiti che sono arrivati all'ordine.
05:48Noi abbiamo mandato una mail a tutti gli iscritti e i colleghi se avevano quesiti e criticità da suggerirci.
05:56Prego, prego dottor Belotti.
05:57Grazie dottor Cano, aggiungo i ringraziamenti che ha già fatto il dottor Pasquini
06:02perché anche per me è occasione di proseguire questi tavoli sul tema della definizione agevolata
06:07e oggi eccoci qua con il discorso della riammissione.
06:13Sì, abbiamo preparato delle slide molto semplici che ci aiutano a meglio vedere questo percorso
06:22della riammissione, in particolare per quel che riguarda la fase, i soggetti che sono interessati
06:30a questa riammissione.
06:33Quindi tratteremo il perimetro in cui trova applicazione questa opportunità per coloro
06:40sono decaduti dalla precedente definizione, le modalità di adesione per questa riammissione
06:47e poi vedremo poi gli effetti che scattuisce la domanda a distanza di riammissione alla definizione
06:53agevolata, nonché gli effetti relativi all'eventuale pagamento della prima o unica rata e mettiamoci
06:59anche nel caso in cui non si dovesse versare o comunque dovesse mancare il versamento di
07:05una delle rate del piano che verrà concesso, che cosa succede?
07:08Questo per renderci edotti sull'importanza di mantenere fede a quelle che sono le indicazioni
07:14normative, a quelle che sono indicazioni che sono riportate sulle stesse comunicazioni
07:19delle somme dovute che verranno recapitate e contribuendo.
07:24Il perimetro quindi, l'ambito applicativo, l'abbiamo detto subito in anteprima, riguardo
07:29tutti coloro che sono decaduti dalla precedente definizione agevolata concessa nel 2023 entro
07:36il 31-12-2024. Per la verità l'ultima rata in scadenza in quest'anno era quella di novembre
07:432024 e quindi tutti coloro che sono in corsi nella decadenza, però mancato e insufficiente
07:50e certivo versamento di una delle rate del piano, sono coloro che rientrano in questo perimetro
07:55della riammissione. È molto importante chiarirlo questo perché di fatto
07:58quello che c'era stato all'inizio anno aveva un pochettino creato un po' di confusione
08:05su coloro che erano nella possibilità di presentare per altri carichi piuttosto che nuovi carichi
08:10quant'altro, invece il decreto mille proroghe convertito dalla legge 15 ha certamente circoscritto
08:16il perimetro a questi casi. Soggetti che quindi si sono trovati in una decadenza dovuta o al fatto
08:23che non avesse versato una o più rate dei piano delle comunicazioni a somme dovute, dicevamo
08:29quindi sull'ultima scadenza 30 novembre 2024, ovvero pur avendo versato magari anche le rate
08:36del piano, lo hanno fatto con un ritardo rispetto alla data della scadenza, ricordando sempre che
08:41la data indicata dalla norma come scadenza limite per il pagamento della rata usufruisce di un'agevolazione
08:50di 5 giorni che consente di mantenere viva la scadenza, oppure l'importo è stato versato
08:56in una misura inferiore. Ecco, questi soggetti che si trovano in queste condizioni rientrano
09:01nell'ambito. Sono esclusi invece tutti coloro che ahimè alla data del 3012 2024 erano in regola
09:08con i pagamenti della definizione agevolata quater e magari tra loro c'è qualcuno che
09:14potrebbe essere in corso nella decadenza e nel corso di quest'anno con mancato versamento
09:18o ritardo versamento dell'8 di febbraio, bene questi non possono rientrarsi. È importante
09:23dire quindi che tutti coloro che hanno effettuato i versamenti regolarmente fino allo scorso febbraio
09:29continuano ad effettuare questi versamenti perché in caso di decadenza a partire dal 1 gennaio
09:352025 non ci sarà questa opportunità delle riammissioni. Quindi una volta che si decade
09:40dal piano in maniera definitiva non c'è questa opportunità che invece è stata concessa
09:47con eh questa legge 15 per tutti coloro che erano decaduti come dicevamo eh nell'anno
09:532024. Quindi chi eh è arrivato fino a febbraio a pagare regolarmente deve essere invitato a
10:01proseguire altrettanto regolarmente con i versamenti delle restanti eh rate del piano
10:06originario. Ehm come aderire? Come aderire? Allora al pari di quello che era successo nel
10:132023 la definizione agevolata deve essere effettuata la presentazione di distanza solo
10:20con modalità esclusivamente telematiche. Non sono previste forme diverse e deve essere
10:25fatta tassativamente entro il 30 aprile 2025. Data inderogabile non è in questo caso non è
10:31la norma non ha previsto un ulteriore lasso di tempo successivo al 30 di aprile è importante
10:36dirlo ed è importante dirlo che fino alle ore 23.59 del 30 di aprile perché poi alcuni
10:42casi abbiamo purtroppo verificato nella precedente edizione che sono state fatte oltre questo
10:47orario e purtroppo non sono rientrate nel perimetro della definizione. Quindi la riammissione
10:52assolutamente deve essere effettuata entro la scadenza del 30 aprile 2025. La modalità
10:58telematica può essere fatta sul nostro sito accedendo all'area riservata, hai visto
11:03la platea che naturalmente ci sta assistendo in questo incontro, attraverso l'area intermediaria
11:11di Equipro. Chi può accedere ovviamente sono tutti coloro che sono abilitati con credenziale
11:16delle agenzie entrate o SPID o carta nazionale servizi purché come intermediari si sia abilitati
11:22ad entrote. Per coloro che non hanno la delega come intermediario o per i soggetti che sono
11:29provvisti della possibilità di accedere all'area riservata c'è comunque, al pari di quello
11:34che era successo presentemente, la possibilità di inserire l'istanza con l'accesso all'area
11:40pubblica del nostro sito istituzionale. Che cosa deve essere indicato nella stanza di
11:46riammissione? Sicuramente i carichi che rientrano in quelli che abbiamo detto essere i piani
11:52di definizione oggetto di decadenza. Quindi esattamente e riscosamente quei carichi devono
11:58essere indicati. Insieme ai carichi sarà necessario indicare di quante rate si voglia beneficiare
12:04in questa nuova riammissione. La possibilità di scelta del numero di rate sarà o in unica
12:09soluzione con scadenza al 31 di luglio, ovvero in un numero di rate massimo fino a 10 che a
12:16differenza della precedente rottamazione prevede un importo uguale. Vorrei ricordare infatti
12:22che nella precedente edizione, nella prima, chiamiamo la rottamazione 4, quindi la prima
12:28versione, le prime due rate consistevano nell'ammontare il complessivo del 20% del totale dovuto
12:33salvo poi le rate successive essere pari al 5% per ogni rata. Bene, in questo caso la
12:39norma ha concesso verosimilmente una maggiore agevolazione perché di fatto ha reso tutto
12:44uguale l'importo delle rate senza quindi far sostenere come primi versamenti gli importi
12:48maggiori rispetto al dovuto. Pertanto le rate che dovranno essere versate saranno, come dicevamo
12:55prima, la prima rata al 31 luglio, la seconda successiva di pari importo al 30 di novembre
13:00e le successive restanti per coloro che aderissero con numero massimo nei due anni successivi
13:05con le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Per queste scadenze
13:11invece ricordo ancora che ci sono i famosi 5 giorni di tolleranza. Agli importi che sono
13:16dovuti a titoli di pensione agevolata sono dovuti anche gli interessi pari al 2% che sono
13:23calcolati a far tempo dal 1 novembre 2023. Questo perché stiamo appunto parlando di
13:28una riammissione che di fatto è una continuazione del precedente piano di definizione agevolata
13:33oggetto di decadenza. Nelle modalità, dicevamo prima, di adesione,
13:41visto la partita, dicevamo che l'aspetto più principale, importante e che volevo sottolinearlo
13:46in questa sede è che stiamo registrando per tutte le istanze che sono state presentate
13:52una buona percentuale di adesione attraverso l'area riservata da parte soprattutto degli
13:58intermediari. Questo ci fa molto piacere. Si parla di una percentuale superiore al 90%
14:04di coloro che stanno inserendo le istanze da quando si è attivato il portale per la presentazione
14:09di istanze 11 di marzo, oltre il 90% sta adedendo attraverso l'area riservata. E quindi
14:16per l'area riservata, giusto un riepilogo veloce per capire i vari passaggi che sono
14:21richiesti, l'intermediario una volta che è entrato, oltre che poter effettuare la presentazione
14:27eventualmente di un'istanza per se stesso, quindi agendo per conto proprio, ha la possibilità
14:32di agire come intermediario andando a selezionare il codice fiscale dei soggetti che hanno conferito
14:38mandate in carica. Una volta selezionato si apre una maschera su cui, come ha anticipato
14:44dottor Pasquini, vorrei soffermarmi un attimo. Di fatto l'accesso alla maschera iniziale
14:51dei servizi che sono a disposizione nell'area riservata del cittadino, ma in questo caso
14:57soprattutto l'intermediario, è una cosiddetta pivot, un tableau de board, perché di fatto
15:03in questa sezione abbiamo tutti i servizi che, come lo stesso Giorgiano diceva, sono assolutamente
15:11di ausilio e da utilizzare preferibilmente da parte degli intermediari perché si possono
15:16fare svariate operazioni. Abbiamo la sezione dei servizi della situazione debitoria, laddove
15:22è possibile verificare la situazione debitoria complessiva a livello nazionale del soggetto,
15:27ma entrando anche nel dettaglio di questa situazione debitoria, perché si possono vedere quali possono
15:32essere i singoli carichi che possono essere oggetto di un'azione procedurale, piuttosto che
15:37di una ratizzazione in corso, piuttosto che di una definizione, ma soprattutto entrare
15:40anche nel dettaglio di quelli che possono essere i tributi, i pagamenti che sono stati
15:44effettuati e nella stessa sezione anche effettuare eventualmente i pagamenti online.
15:50A fianco lo vediamo, c'è anche una sezione dei servizi ratizzato adesso, dove per i carichi
15:56oggetto di ratizzazione, per importi fino a 120 mila Euro, è possibile fare la ratizzazione
16:02in seduta stante, quindi in autonomia vengono ratizzati i carichi. Non sono previste le ratizzate,
16:07nei casi in cui gli importi delle singole cartelle possono essere superiori a 120 mila Euro, per
16:12i quali è necessario invece seguire una procedura di presentazione attraverso il supporto documentale,
16:19ovvero il sistema potrebbe inibire anche importi inferiori a 120 mila laddove gli stessi carichi
16:24possono non essere oggetto di dilazione. Possiamo per esempio riferire a precedenti documenti
16:29che sono stati oggetto di una decadenza da un precedente piano di ratizzazione concesso dopo
16:34il 16 luglio del 2022, che come è noto non sono più dilazionabili.
16:39Vi è poi il servizio della richiesta di sostensione, la sostensione legale, ovvero una sostensione
16:45ai sensi della legge 228, laddove il contribuente fosse nelle condizioni a fronte di un documento
16:51esattoriale ricevuto, di presentare questa istanza laddove c'è un pagamento avvenuto in data antecedente
16:58alla formazione del ruolo, ovvero chi fosse una prescrizione intervenuta ante iscrizione del ruolo,
17:04ovvero una sostensione emessa dall'autorità giudiziaria o un provvedimento di sgrave che non risulta acquisito
17:09sui sistemi dell'agente di discussione. Attraverso questa sezione quindi è possibile presentarla direttamente.
17:16Vi è poi una sezione dedicata ai servizi dei documenti, ovvero dove reperire tutta una serie di documenti
17:21che riguardano quel singolo contribuente, ovvero lo stesso intermediario, relativi a piani di
17:27realizzazione concessi con relativi bollettini, quindi immediata disponibilità dei modi che
17:32dovessero servire, piuttosto che anche le precedenti comunicazioni o quelle che saranno le comunicazioni
17:37che successivamente verranno concesse a titolo di riammissione della definizione agevolata.
17:42Ultima sezione riguarda la sezione degli appuntamenti dei contatti. Ecco, questo è altrettanto
17:47un servizio importantissimo che come agenzia di tratto di discussione ci piace sottolineare
17:53e stiamo vedendo comunque sempre più un maggior uso, che è quello della possibilità di effettuare
18:00degli appuntamenti in collegamento web e quindi online con gli operatori dell'agente di discussione
18:06attraverso la pronostazione da questo servizio sull'area riservata. Quindi gli intermediari possono
18:12una volta che hanno ricevuto un incarico in conferimento prendere appuntamento proprio accedendo a questa
18:17sezione selezionando di fatto il giorno e l'orario che si ritiene più opportuno tra quelli disponibili
18:24per avere un contatto con i nostri operatori. Si potranno effettuare tutte le operazioni che ho
18:31anche descritto attraverso questi servizi con esclusione del servizio di casa, ma tutto il resto può essere
18:36fatto. Anche dalla semplice formazione più banale è assolutamente conveniente utilizzare questo servizio
18:42perché di fatto non abbiamo né portelli che sono incasati da pratiche piuttosto che semplici
18:48o veloci né tantomeno abbiamo il disagio per gli intermediari di doversi rechiare presso i nostri
18:54sportelli. In questa sezione c'è poi anche la possibilità attraverso un forno dedicato di poter
18:59avanzare anche dei così più specifici piuttosto che avanzare altre tipologie di richieste molto più
19:05semplici proprio in quest'area dei contatti. L'altro servizio che è quello di cui stiamo invece trattando in
19:10questo momento riguarda proprio la presentazione della definizione agevolata, in questo caso la
19:15riammissione. Quindi cliccando su questo servizio il sistema ci propone, vedete evidenziato, qual è la
19:23tipologia che in questo momento dobbiamo utilizzare per presentare l'istanza di riammissione, ovvero
19:28proprio questo servizio centrale di riammissione. Una volta cliccato questo servizio il sistema evidenzia
19:35quel codice fiscale che è stato precedentemente selezionato in fase di ingresso. Chiaramente controlliamo
19:41che effettivamente stiamo operando per il soggetto per il quale intendo proporre istanze di definizione
19:46agevolata e di ammissione e cosa utile è che una volta che ho individuato il codice fiscale, essendo
19:53automatico, riconoscimento ed identificativo del soggetto, il sistema gli propone già tutta una serie di dati
19:58che sono precompilati, sto parlando dei dati inagrafici del contribuente, quindi con i suoi dati di residenza.
20:04Quello che invece viene richiesto a livello di inserimento da parte di un intermediario o di
20:10colui che accede direttamente nella riservata è specificatamente l'indirizzo del domicilio a cui
20:16deve essere spedita la comunicazione delle somme dovute con relativi bollettini di pagamento.
20:21Questo potrebbe essere un indirizzo fisico o in alternativa un indirizzo PEC. Chiaramente
20:26si privilegia laddove c'è la possibilità di un indirizzo PEC, ciò per generare minore
20:33criticità nella consegna mirata, diretta e anche più tempestiva rispetto a una raccomandata
20:38da effettuarsi all'indirizzo fisico che è indicato. Vi è poi da indicare un indirizzo
20:43mail. Attenzione, su questo indirizzo mail precisiamo che non è un indirizzo di post elettronica
20:48certificata, anzi non deve essere di post elettronica certificata, perché è l'indirizzo
20:53al quale il sistema trasmetterà la comunicazione di avvenuta presa in carico dell'istanza
20:58che è stata presentata con attribuzione quindi del protocollo e della relativa ricevuta.
21:04Fatto questo tipo di operazione, l'area riservata ci consente in automatico, quindi senza necessità
21:11di porsi la domanda di quali sono i miei carichi che rientrono nella riammissione, di presentare
21:17tutti quei documenti che sono ricomprese in tutte le comunicazioni di somme della definizione
21:23agevolata quater concessa presentemente ed è caduta entro il 31-12 che possono essere
21:28oggetto di riammissione. Qui vi è la possibilità di fare una selezione unica attraverso un comando
21:34che è quello di selezionare tutti i documenti oppure vi è la possibilità anche di selezionare
21:40dei singoli documenti perché potrebbe esserci l'esigenza di limitare la riammissione a particolari
21:47comunicazioni o determinati documenti che sono contenuti in determinati comunicazioni.
21:52Invece si opta per tutta la posizione con un semplice clic che vengono evidenziati e selezionati
21:57tutti i documenti. Selezionati i documenti e pertanto non resta che indicare il numero
22:02delle rate di cui si vuole usufruire in fase di riammissione, dicevamo prima la soluzione
22:07o rata unica con scadenza 31 luglio oppure nel numero massimo di rate pari a 10 o ancora
22:14se si volesse un numero di rate intermedio occorre indicare la voce specifica specificando
22:20il numero delle rate da richiedere. Infine si arriva a una fase conclusiva in cui c'è
22:26un riepilogo di tutti quelli che sono stati dati inseriti dall'intermediario nonché tutti
22:31i documenti che sono stati selezionati o con un'unica soluzione o recentemente ciascun
22:37documento alla volta, a quel punto non resta che dare due o tre consenti. Ovvero innanzitutto
22:44come era già successo per le precedenti edizioni bisogna dichiarare se per quei carichi che
22:49sono stati inseriti come richiesta di omissione vi sono o meno dei giudizi pendenti. Quindi
22:55dichiarare che non vi sono o se vi sono la rinuncia agli stessi. Infine dopo aver legato
23:02la dichiarazione di volersi avvalere della riammissione, ricordiamo che non è un obbligo
23:08per il contribuente ma è una facoltà, quindi è una richiesta che deve essere fatta di
23:12riammissione, nonché per il trattamento dei dati si arriva così all'atto conclusivo
23:17della conferma dell'inserimento dell'istanza. Il sistema ricorda che a quell'indirizzo
23:22mail che abbiamo precedentemente indicato verrà trasmessa una comunicazione in cui l'agente
23:27a riscossione comunica il protocollo assegnato all'istanza nonché la ricevuta dell'avvenuta
23:34presentazione. Quindi di fatto viene completata la fase di presentazione dell'istanza di riammissione.
23:42Per i soggetti che di fatto non hanno la possibilità di accedere alla riservata o eventualmente
23:48intermediari che non hanno ricevuto la delega da parte dei propri assistiti, vi è la possibilità
23:53come dicevo prima di effettuare lo stesso inserimento in area pubblica, la differenza rispetto alla
23:58riservata è che c'è la necessità di dover indicare recentemente quali sono i documenti
24:02oggetto della riammissione, quindi indicare il numero della comunicazione e il numero dei
24:06documenti. Questi andranno inseriti manualmente da parte degli utenti che operano nell'area pubblica.
24:14Pertanto oltre a questa segnalazione sarà necessario anche identificarsi quello che invece
24:20veniva fatto in automatico in una riservata per cui ci sarà da aggiungere la documentazione
24:26identificativa che consiste nella copia del documento di identità del soggetto che intende
24:30valersi della riammissione nonché dell'eventuale delegato insieme ad una dichiarazione, dichiarazione
24:37di riammissione alla definizione agevolata. Questo modello di dichiarazione è presente nella
24:43stessa pagina dell'area pubblica che lo troverete appunto, si troverà all'interno
24:48di quella sezione, deve essere utilizzato quel modello. Lo dico perché in alcuni casi abbiamo
24:53ricevuto qui nei giorni scorsi richieste di riammissione con dichiarazioni diverse da quelle
25:01che sono previste nell'area pubblica, nel forno dell'area pubblica. Pertanto completata
25:07l'operazione con questa fase identificativa ci sarà la necessità di, prima di ottenere
25:13la ricevuta, quindi la conferma della presentazione, di una verifica da parte dell'agente di discussione
25:18della correttezza della documentazione. Una volta che l'agente di discussione va ad apurare
25:23la documentazione corretta attraverso un sistema automatico di mail, perverrà sempre alla mail
25:30indicata, non posto certificata, il messaggio finale che l'istanza risulta regolarmente presa
25:37in carico dall'agente di discussione con relativa ricevuta. Va da sé che in caso di rifiuto
25:41sarà necessario ripresentare e rifare quindi tutta la procedura nell'area pubblica mediante
25:47di nuovo la presentazione dei documenti che debbano essere corretti. Tutto questo entro il 30
25:54di aprile. Che cosa succede nell'immediato una volta che si è presentata l'istanza di
25:59riammissione e quindi una volta che si è ottenuta la ricevuta della vota presentazione
26:04per quei carichi? Esattamente si hanno gli stessi effetti che si sono ottenuti nella presentazione
26:12della rotamazione 4, ovvero sono sospesi i temi di prescrizione di decadenza, non possono
26:17essere iscritti nuove azioni cautelari, quindi nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche,
26:23fatto salvo che resteranno ovviamente in essere quelle che precedentemente alla data
26:28di riammissione risultavano già essere stati iscritti. Non sarà possibile per l'agente
26:35di discussione avviare nuove procedure o proseguire quelle che sono state nel frattempo avviate,
26:41le stesse saranno sospese, fatta eccezione per quelle procedure che si trovano in stato
26:46avanzato, ovvero che si è già tenuto il primo in campo. Quelle proseguiranno comunque a prescindere
26:51dalla presentazione dell'istanza. Una volta presentata l'istanza si è considerati anche
26:58dal punto di vista del rilascio DURC in posizione regolare, quindi si potrà ottenere regolarmente
27:03il DURC, in sede di verifica di regolità fiscale i carichi definibili quindi non saranno
27:11considerati, pertanto si otterrà il documento di regolità fiscale. Il contribuente peraltro
27:18non è considerato un adempiente e ai fini dell'eventuale rimborsi di cui l'articolo 28
27:22terra del DPR 602, le cose importanti non saranno considerati i costi carichi ai fini delle verifiche
27:29dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione per importi superiore 5 mila Euro di cui all'articolo
27:3448 bis sempre del DPR 602.
27:36Ci sono casi in cui nel frattempo i contribuenti che erano decaduti dalla rotamazione Quater
27:43possono aver presentato la distanza di ratizzazione di quei carichi oggetti di definizione, questo
27:49perché ricordiamo la rotamazione Quater rispetto alle precedenti edizioni non ha precluso la
27:54possibilità del contribuente decaduto da una rotamazione di presentare nuovamente un'istanza
27:59di ratizzazione. Bene, tutti coloro che si sono trovati in questa condizione all'atto della
28:03presentazione di distanza di riammissione per quei carichi che quindi sono ricompresi
28:07in un piano di ratazione mensile concesso ai sensi dell'articolo 19, tutte le scadente
28:12fino al 31 luglio saranno oggetto di sostenzione. Alla data del 31 luglio, come era successo per
28:19la precedente edizione, questi piani di ratizzazione saranno oggetto di rievoca automatica da parte
28:24dell'agente di rispossione. Fatto ciò, a questo punto abbiamo un'altra scadenza che la
28:33legge 15 ha previsto dopo quella del 30 di aprile, che è quella del 30 di giugno, è
28:38la data limite entro cui l'agente di rispossione deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione
28:43delle somme dovute. La comunicazione riporterà importi oggetto della ratizzazione, rota unica
28:50che sia, piuttosto che il numero dei rate massimo che è stato richiesto o intromesso il numero
28:55di rate recentemente richieste, con le relative date delle scadenze entro cui effettuare il
29:01diversamente delle rate, con l'utilizzo ovviamente dei moduli di pagamento che anch'essi saranno
29:06allegati. La comunicazione delle somme dovute è disponibile nella riservata, vi avevo fatto
29:12vedere proprio il discorso dell'area documentale, lì si potrà anche reperire in qualsiasi momento
29:17la comunicazione delle somme dovute. Nella stessa sezione sarà possibile anche recuperare
29:22eventualmente le comunicazioni delle somme dovute della rota massima 4 per coloro che volessero
29:27vedere nell'area pubblica, per poi andare nell'area pubblica, quali sono i documenti
29:31da poter inserire. Per coloro che invece non hanno la possibilità di accedere all'area
29:37riservata, quindi intermediari che non sono stati delegati o semplicemente soggetti che
29:42non hanno le credenziali di accesso, c'è comunque la possibilità di ricoperare la copia della
29:47comunicazione delle somme dovute attraverso un apposito servizio disponibile sempre nell'area
29:51pubblica del sito. L'importo della comunicazione delle somme dovute sarà l'importo che verrà
29:59calcolato alla data dell'elaborazione del piano, quindi verosimilmente nel mese di giugno
30:04che terrà conto di quelli che sono stati più diversamente che nel mentre sono stati
30:08effettuati, perché ricordiamo che la decadenza dal piano di rota massima 4 ha comportato
30:14normativamente il ripristino di quelli che erano gli importi oggetto di definizione, ovvero
30:19di agevolazione che erano sopratasse di interesse da un archiassore che di fatto sono nuovamente
30:24dovuti e quindi gli eventuali pagamenti che sono stati fatti da contribuenti successivamente
30:30alla decadenza intervenuta, questi sono stati imputati a titolo di acconto, quindi omnicompressivi
30:35di eventuali sopratasse e di interesse che rispetto alla comunicazione delle somme dovute
30:40in origine erano stati esclusi, ma questo per chiarire che la comunicazione delle somme
30:46metterà comunque conto dei versamenti che nel mentre sono stati effettuati.
30:53Successivamente al 30 giugno abbiamo un'ulteriore scadenza, che è quella della prima rata, ovvero
30:57unica rata del 31 luglio, dentro il quale occorre effettuare necessariamente il versamento.
31:03Pena, come dicevamo prima, la decadenza perché è o rata unica o comunque una rata versata
31:08a ritardo, se termina la decadenza.
31:10Allora, che cosa succede però se si paga regolarmente? Beh, allora, innanzitutto si ottiene l'estinzione
31:16di quelle procedure esecutive che erano state precedentemente sospese in sede di presentazione
31:21di distanza, fatto eccezione, per quelle che dicevamo avevano avuto il primo incanto positivo
31:27che proseguiranno nel mentre. Si potrà ottenere la sospensione del fermo nel caso in cui ci sia
31:34il pagamento della prima rata, ovvero se la prima rata corrisponde esattamente all'unica
31:39rata, quindi scelta unica rata del piano, in questo caso si potrà ottenere la cancellazione
31:43del fermo amministrativo che era stato precedentemente scritto alla data di presentazione. Nel caso
31:49di ipoteche, col pagamento della prima rata si possono ottenere, e delle stessi, si possono
31:53ottenere delle riduzioni della restrizione o tantomeno se rata unica o al termine del pagamento
31:58di tutto il piano della comunicazione somme dovute, si potrà ottenere la cancellazione definitiva
32:04del provvedimento di istruzione proprietaria. Questo nel momento in cui viene effettuato
32:10il pagamento. Ma cosa succede a questo punto se invece non c'è il pagamento della prima
32:14unica rata, ovvero saltiamo una delle rate successive del piano? Beh, così come era successo
32:20per la rottamazione quater, la definizione di rata perderà i suoi effetti. Per gli effetti
32:26quindi dell'agevolazione, pertanto gli importi torneranno a essere dovuti per quelli che erano
32:32originalmente dovuti, quindi omnicomprensivi, di sopratasse di interesse e l'agenzia dell'entrata
32:37di discussione tornerà a proseguire con l'attività di recupero del debito attraverso l'avvio
32:41di innovazione, ovvero nel caso in cui avevamo sospeso, per esempio il primo amministrativo,
32:48verrà revocata quella sospensione per ripristinare quindi l'azione cautelare che era stata interrotta.
32:54Vengono riattivati quei minoramenti che nel frattempo erano stati sospesi per i pagamenti
33:00rateali di piano di comunicazione, proseguirà su tutto il debito, quindi residuo, l'avvio
33:06di innovazioni da parte dell'agenzia dell'attrata di discussione e riprenderanno anche i termini
33:11di prescrizione e di decadenza. Ma questo vuole essere comunque sempre un ancor di salvataggio,
33:19siccome la legge 15 non è altro che un clone di quello che è l'articolo 1 della legge
33:24197, non ha precluso anche in questo caso la possibilità di rateizzare i debiti che sono
33:31decaduti nuovamente in questa fase di riammissione della distinzione agevolata.
33:35Gli stessi quindi potranno essere oggetto di una nuova rateizzazione con l'esclusione di
33:40quei carichi che eventualmente erano stati oggetto di precedenti rateazioni, chieste dal 16
33:47luglio 2022 e decadute prima della presentazione dell'istanza o di distinzione agevolata, ovvero
33:54di riammissione. Quelli resteranno non rateizzati. Tutti gli altri invece potranno essere richiesti
33:59in rateizzazione per effetto appunto della, come diciamo prima, della disposizione clonistica
34:05della legge 197 che non ha precluso questa facoltà dei contributi. Questa è stata una brevissima
34:12panoramica quindi di questa fase che replica sostanzialmente i passaggi già visti con la
34:20rottamazione quater con, ripeto, la specificità della casistica di specie che è solo esclusivamente
34:28su cartelli documenti oggetto di precedente decadenza.
34:32Dottor Cano, la presentazione, come dicevo, semplici slide, è completa. Speriamo di essere
34:38stati abbastanza esaustivi, poi noi come sa stiamo sempre...
34:41Completa, esaustiva e rapidissima, devo dire che non poteva essere più chiaro davvero.
34:47Passiamo ai quesiti? Ho qualche quesito che ci è arrivato dai colleghi. Allora, il primo
34:52è un contribuente a un piano di rateazione in corso che include cartelle rottamabili,
35:01l'acquistanza scade il 30 aprile, e cartelle non rottamabili. Aderendo alla riammissione, considerato
35:07che l'agente della riscossione comunicherà le somme solo il 30 giugno? Cosa succede ai
35:13piani in corso? È preferibile continuare a pagare oltre il 30 aprile in rate mensili?
35:20È tenuto a chiedere un nuovo piano di rateazione? O sarà l'agente della riscossione a espungere
35:27in automatico le cartelle rottamabili e inviare al contribuente il nuovo piano di rateizzazione
35:32per le posizioni residue?
35:35Allora, dottor Cano, rispondo io a questa domanda. Abbiamo visto che la legge 15 del
35:422025 in pratica ha ripreso tutto quello che erano le attività che c'erano già state
35:48precedentemente con la 197 del 2022. Quindi in questo caso sono sospesi fino alla scadenza
35:56del pagamento della prima rata, della definizione agevolata, tutte quelle parti, tutte quelle
36:03somme che erano state oggetto di dilazioni precedenti. Viglia a dire anche che naturalmente
36:09qui non vengono ricomprese, come chiedeva giustamente la domanda, quelle che non erano rientrate nella
36:15definizione agevolata. Quindi in quel caso se ci fossero la concomitanza all'interno della
36:21rateazione di più posizioni per cui una parte vengono messe nella definizione agevolata che
36:27è stata richiesta nuovamente, una parte invece non era possibile rottamare, allora in questo
36:37caso quelle dovranno essere continuate a essere pagate. Come fare per pagare? Il nostro consiglio
36:44in questo caso è abbastanza complesso, almeno nella prima fase e quindi è conveniente provvedere
36:50a recarsi presso i notte sportelli ed eseguire lì i pagamenti, perché lì andrà considerata
36:56la richiesta di definizione nuova che è stata fatta e bisognerà quindi in qualche modo ricalcolare
37:03al momento l'importo esatto. Questo non succederà dopo una certa scadenza, come stava dicendo
37:09già il collega come l'ha illustrato nel slide la situazione, cioè dopo il 31 luglio c'è
37:16la decadenza automatica e quindi in questo caso tutte quelle parti di dilazioni, tutte
37:22quelle rateazioni che avranno in parte rientrate nella quarta e in parte no, verranno ricalcolate
37:29in automatico dal concessionario e in questo caso verranno rifatti i piani di rateazione.
37:34Sarà possibile in quel momento quindi richiedere da parte del contribuente o del professionista
37:41nuovamente i bollettini di pagamento che potranno però essere anche scaricati direttamente
37:47dai sistemi automatizzati che abbiamo visto.
37:52Benissimo.
37:55Il secondo quesito è, un collega ci dice, ho un dubbio per la modalità di presentazione
38:02della domanda di riammissione. Ha anche fatto, si è messo in contatto con l'agenzia
38:09delle entrate in discussione ma non ha avuto diciamo risposte concordi. Il cliente aveva
38:16più cartelle, ha presentato più piani di rateazione nel 23. Per cercare di rispettarli però
38:26sapeva di avere qualche problema quindi ha diviso le rateizzazioni e due piani sono decaduti
38:32perché ha pagato con 15 giorni di ritardo per un totale di 8 cartelle di cui 5 comprese
38:39nel primo e 3 nel secondo piano appunto di rateazione decaduto. Il sito della d'agenzia
38:47in trate in discussione nell'area riammissioni presenta correttamente l'elenco delle 8 cartelle
38:52decadute. Il problema si pone su come presentare la riammissione ovvero se è obbligatorio presentare
38:59una sola domanda comprensiva di 8 cartelle oppure se è obbligatorio ripresentare gli stessi
39:06due piani 5 più 3 o se si è liberi di scegliere. Il cliente vorrebbe anche in questo caso distinguere
39:16le due domande una con 5 cartelle e l'altra con 3. Si chiede se è errato e come si potrà
39:23risolvere. Allora intanto diciamo subito per chiarire e per dare anche un sostegno a quello che
39:29ha già fatto forse probabilmente il cliente del vostro professionista che va bene come ha fatto agito
39:40in maniera corretta va bene farlo in questa maniera. Però devo dirvi anche che è possibile
39:46per il contribuente o il professionista delegato rivedere in qualche misura la modalità con cui
39:54viene richiesto il nuovo piano di rotamazione. Quindi ha la facoltà in questa sede di modificare
40:02in più o in meno naturalmente le posizioni che erano state già chieste precedentemente. Vedrete poi
40:11che c'è proprio un'indicazione specifica se si vuole addirittura aumentare o diminuire o raggruppare
40:17insieme le varie definizioni. È possibile e comunque ha agito in maniera assolutamente corretta.
40:25Benissimo. La terza domanda. L'istanza di riammissione viene ritenuta valida dalla
40:32l'agenzia dalle entrate in discussione anche se non vengono inserite tutte le cartelle che facevano
40:38parte del provvedimento di rotamazione decaduto? Se ne vuole abbandonare qualcuna insomma.
40:45Sì certo. In parte abbiamo risposto già con quella precedente. Noi in effetti non c'è un'obbligatorietà
40:51di ripetere in maniera identica la precedente richiesta di definizione. Quindi poi il contribuente,
40:58il professionista, può decidere di aderire alla riammissione in tutto e in parte delle cartelle
41:04per le quali ricorrevano questi presupposti ed era stata richiesta quindi precedente per
41:08sua facoltà decidere eventualmente di non riproporne alcune.
41:14Bene. Le domande erano queste. Dall'intervento del dottor Belotti avremo sicuramente chiarito
41:21molti altri dubbi ai colleghi. Ringrazio ancora il dottor Francesco Pasquini, direttore
41:32dell'agenzia dalle entrate in discussione della regione Lombardia, il dottor Andrea Belotti,
41:38funzionario della stessa agenzia dalle entrate in discussione. Ringrazio tutti i colleghi che ci
41:44hanno seguito, le colleghe che sono state in ascolto sulla nostra televisione e vi rimando
41:51ad un prossimo appuntamento sulla nostra ODC e Cimilano TV. Grazie a tutti.
41:57Grazie anche a voi.
41:58Arrivederci.

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