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A "Next" Giuseppe Barbaro ha parlato della recente sentenza della Corte Europea di Giustizia, che ha affermato la necessità di una prescrizione medica per la somministrazione dei vaccini Covid a mRna

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Trascrizione
00:00La sentenza della Corte di Giustizia Europea è molto importante, anche se la necessità
00:10della prescrizione di questi profarmaci genici era prevista anche nella prima versione della
00:16scheda tecnica di questi profarmaci e sotto questo punto di vista era l'ordine che doveva
00:22intervenire perché essendo costituito da medici c'è ritengo la necessità di sapere
00:33interpretare il contenuto di una scheda tecnica. Era prevista la prescrizione, non è stato
00:40mai fatto, anzi il vaccino veniva indicato come sicuro e efficace ab inizio e specialmente
00:48in categorie cosiddette fragili per i quali era stato dato la priorità di vaccinazione
00:55quando in quella stessa categoria non vi era alcuna documentazione. Questo in ampia violazione
01:01ad esempio dell'articolo 13 del codice diontologico in cui il medico non può prescrivere o suggerire
01:09farmaci dei quali non è disponibile ogni documentazione riportato ulteriormente nell'articolo
01:1345 che riguarda i farmaci genici e nell'articolo 48 che riguarda i farmaci che sono ancora
01:20in fase sperimentale e per il quale è necessario proprio attraverso l'anamnesi individuale
01:28la valutazione del rapporto rischio beneficio. Nell'ambito della sentenza della Corte europea
01:34c'è però una clausola che potranno poi valutare meglio i giuristi, il quale dà discrezionalità
01:42ai singoli stati membri sull'applicazione. In effetti in Italia non è stata prevista
01:47la prescrizione prima della vaccinazione, è stata solo fatta una propaganda che peraltro
01:54era più scientistica che scientifica in violazione anche del primo articolo del codice di Norimberga
02:06che è poi riportato anche nell'articolo 24 del codice diontologico relativo al consenso
02:11informato. Abbiamo parlato dei medici vaccinatori, loro agivano sulla base di uno scudo penale
02:19definito per legge, anche se io ritengo che tale scudo penale non può essere garantito
02:25al 100% quando si viene a violare il cosiddetto informazione al consenso. Il consenso doveva
02:34essere informato ma non lo è stato mai, non è stata mai fatta una adeguata anamnesi
02:39prevaccinale, i pazienti venivano vaccinati senza alcuna precauzione, senza alcuna analisi
02:48preventiva, quindi in definitiva c'è stata una violazione palese del primo articolo del
02:56codice di Norimberga nel quale prevede che il consenso dovrebbe essere libero, esplicito
03:03ma principalmente informato. Siamo arrivati alla diciottesima revisione della scheda tecnica
03:09del profarmacogenico, questa ulteriore dimostrazione della natura sperimentale del farmaco e tuttora
03:16l'informazione non viene fornita al momento della vaccinazione. Ritengo quindi che al
03:22di fuori della responsabilità civile che i medici vaccinatori devono avere nell'ambito
03:27della somministrazione, anche lo scudo penale vada rivisto proprio per violazione del codice
03:33etico a partire dal codice di Norimberga.

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